L’Ordinanza del Ministero della Salute emanata il 12 Dicembre 2006 sulla TUTELA DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA DALL’AGGRESSIONE DI CANI e qui sotto il mio modesto parere sull’argomento.
Il Ministero della Salute ha emanato un’ordinanza, pubblicata il 13 gennaio 2007, che definisce il taglio della coda dei cani un “maltrattamento” che, come tale, è proibito e perseguibile penalmente.Su questo argomento si sono aperte molte discussioni, di chi è a favore e di chi è contro.Vorrei iniziare subito da una domanda che nasce spontanea: Ma è vero che è un maltrattamento?Da un punto di vista della precocità della prole, gli animali si dividono in “precocial” ovvero quelli i cui neonati godono di un alto grado di immediata autonomia (come: cavalli, bovini, pecore, capre, maiali) e ”altricial”, cioè tardivi che invece hanno bisogno di una lunga permanenza nella tana, come il cane. Di quest’ultimo i suoi cuccioli nascono ciechi, sordi, con scarsa mobilità, indifesi, rimanendo così per diversi giorni, durante i quali il loro sistema nervoso non è ancora completamente sviluppato. In questo periodo i tempi che intercorrono fra gli impulsi nervosi e le conseguenti reazioni sono molto lunghi e si normalizzano solo dopo il 10°-14° giorno, cioè quando i cuccioli aprono gli occhi.Premetto che il termine per effettuare la caudotomia viene anticipato a tre o quattro giorni dalla nascita per lasciare ampio margine di sicurezza alla non percezione del dolore.Infatti quando tagliamo loro la coda nei primi giorni dopo la nascita, i cuccioli emettono un breve guaito, né più né meno di quando nella cuccia inavvertitamente la madre li calpesta. Dopo di che si tranquillizzano e riprendono a poppare come s e nulla fosse successo. Quindi se non c’è dolore, non c’è neppure maltrattamento.Il problema sta nel come garantire che il taglio della coda sia effettivamente fatto nei primi tre o quattro giorni di vita e assolutamente non più tardi.A mio parere, l’unica soluzione che si può formulare è che la caudotomia venga fatta da un veterinario che attesti il rispetto dei termini temporali mediante un certificato che l’allevatore deve allegare alla denuncia di nascita (cosicché il pedigree contenga l’indicazione o annotazione di “cane scodato”). Poi bisogna ancora dire che ci sono razze che da sempre sono state scodate (come in molti affreschi sono ritratti-vedi Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo di Siena). Quindi è importante notare che le code dei cani di queste razze, se lasciate integre, sono smisuratamente grosse. Oltre a ciò ci sono casi in cui già a tre giorni di vita, nelle code si notano forti deformazioni delle vertebre, come code uncinate o deformate. Tutto ciò avviene proprio perché in queste razze le code non sono mai state oggetto di selezione….in quanto venivano sempre tagliate. Oltre a ciò, bisogna tener conto del punto di vista comportamentale di tali razze canine, di cui dimenano vistosamente la coda, generalmente in modo molto più vivace rispetto ai cani appartenenti a razze alle quali la coda non viene tagliata, cosicché – se le loro code fossero lasciate integre – le sbatterebbero violentemente contro piante e strutture, provocandosi ferite ed ulcerazioni dolorose.Il maltrattamento quindi consiste proprio nel non tagliare le loro code; un pò l’opposto di quel che l’ordinanza ministeriale si propone.
Queste ed altre motivazioni sono alla base di ciò che vi ho esposto. Ma voglio precisare che questo mio giudizio va “solo ed esclusivamente a favore di particolari razze canine adibite ad attività venatoria con problemi di coda troppo ingombrante e soggetta a lesioni o traumi” e non ad altre.
N.B. L’ordinanza tratta anche di alti aspetti come il divieto di utilizzo del collare elettrico, ecc.Qui vi ho esposto solo un aspetto degli argomenti trattati all’interno della su citata ordinanza, poiché credo che questo sia uno dei punti più vicini alle problematiche dei cacciatori.